Art. 1.
(Natura giuridica dei sindacati).

      1. I sindacati sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei sindacati, in conformità ai princìpi di cui all'articolo 39 della Costituzione, lo statuto di ogni sindacato deve indicare:

          a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

          b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il sindacato;

          c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

          d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

          e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al sindacato;

          f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

 

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          g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del sindacato;

          h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

      3. Lo statuto disciplina altresì le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.
      4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del sindacato nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.
      5. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai sindacati si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.